      |
STATUTI DELLASSOCIAZIONE PER LAIUTO MEDICO AL CENTRO AMERICA (AMCA)
1. Nome sede e forma giuridica
Art. 1
Con il nome Associazione per laiuto medico al Centro America è costituita unassociazione conformemente agli art. 60 ss del Codice Civile Svizzero.
La sua sede è Giubiasco.
2. Scopo e struttura
Art. 2
LAssociazione persegue lo scopo di promuovere e contribuire con ogni mezzo idoneo e senza fini di lucro, allo sviluppo sanitario dei paesi e dei movimenti democratici del Centro America.
LAssociazione contribuisce attivamente al miglioramento delle condizioni sociali ed educative dei paesi in cui opera.
In particolare gli scopi saranno perseguiti attuando direttamente o favorendo iniziative volte a:
a) Acquistare medicinali e attrezzature mediche
b) Promuovere lo studio e la ricerca, nonché linformazione relativa alla situazione sanitaria dei paesi della regione centroamericana
c) formare e mettere a disposizione personale sanitario
d) informare e sensibilizzare lopinione pubblica sulle questioni socio-economiche e culturali del Centro America
e) promuovere il finanziamento dei padrinati
f) promuovere la gestione di strutture daccoglienza, in particolare per linfanzia
g) appoggiare la formazione e laggiornamento dei collaboratori di AMCA in Svizzera e allestero
Esplicando la propria attività lAssociazione avrà cura di collaborare e mantenere i necessari contatti con altri enti.
3. Membri
Art. 3
Possono diventare membri dellAssociazione per laiuto medico al Centro America le persone fisiche e giuridiche, che direttamente o indirettamente possono concorrere allo scopo dellAssociazione.
Art. 4
Lacquisizione della qualità di membro avviene con la sottoscrizione e il pagamento della quota sociale.
LAssemblea Generale ha la competenza di privare della qualità di membro chiunque tenga un comportamento in contrasto con gli interessi dellAssociazione. Lesclusione non deve essere necessariamente motivata.
Ogni membro può uscire dellAssociazione con un preavviso di almeno 6 mesi per la fine di un anno solare.
4. Organi
Art. 5
Sono organi dellAssociazione:
a) lAssemblea Generale
b) il Comitato
c) l’Organo di Revisione
5. LAssemblea Generale
Art. 6
LAssemblea generale è il massimo organo dellAssociazione.
Essa può deliberare su qualsiasi questione od oggetto nella misura in cui la competenza non sia delegata dagli statuti medesimi al Comitato.
Restano riservate alla competenza dellAssemblea Generale:
a) La modifica degli statuti
b) La nomina e la revoca del Comitato
c) La nomina dellOrgano di revisione e la sua revoca
d) Laccettazione del rapporto sulle attività dellAssociazione e sui conti
e) Lo scioglimento dellAssociazione
f) Deliberare e agire in tutte le questioni che gli statuti le attribuiscono espressamente
Art. 7
AllAssemblea Generale ad ogni membro compete un voto.
Le decisioni dellAssemblea Generale esplicano validi effetti solo se contemporaneamente sono prese a maggioranza assoluta dei membri presenti, lo scioglimento dellAssociazione è pronunciato solo se decisa dai 3/4 dei membri presenti.
Ogni persona fisica o giuridica può conferire procura ad un terzo, perché questi abbiano a rappresentarla nel suo diritto di voto. Egli non può tuttavia rappresentare più di una persona. Il mandatario deve poter legittimare in ogni momento i poteri ricevuti.
Art. 8
LAssemblea Generale ordinaria è convocata una volta ogni anno.
UnAssemblea straordinaria può essere convocata quando lAssemblea stessa o il Comitato lo decida.
Essa può essere convocata quando almeno 1/5 dei membri iscritti ne facciano richiesta motivata.
Art. 9
Il Comitato convoca con preavviso di almeno 3 settimane lAssemblea Generale, ponendo parimenti a conoscenza per iscritto ciascun membro dellordine del giorno.
Ogni membro può proporre ulteriori trattande sino a 2 settimane dalla data fissata dal Comitato per la convocazione dellAssemblea Generale.
6. Il Comitato
Art. 10
Il Comitato dirige lAssociazione in tutte le questioni, per le quali la competenza dellAssemblea Generale non è riservata ed in tutte quelle che questultima ha delegato al Comitato.
Esso rappresenta lAssociazione nei confronti di terzi.
Rientrano nelle competenze del Comitato:
a) Operare e decidere su tutte le questioni che gli statuti gli attribuiscono espressamente
b) Condurre e supervisionare lattività dellAssociazione, in particolare la scelta dei collaboratori
c) Decidere di essere coadiuvato nella conduzione e nellorganizzazione dellAssociazione da speciali commisioni tecniche.
d) Dare mandato di rappresentare lAssociazione ai membri dello stesso
e) Decidere sulle spese correnti
f) Tenere la contabilità ai sensi degli art. 957 ss CdO
Art. 11
Il Comitato si compone di un numero di almeno 3 membri e un massimo di 9, il cui mandato viene rinnovato ogni anno in occasione dellAssemblea Generale.
Tutti i membri dellAssociazione possono divenire membri del Comitato.
Esso si organizza autonomamente, ma comunque è tenuto ad avvalersi di un Presidente, un segretario e un cassiere, la cui nomina è ratificata dallAssemblea.
Esso può deliberare solo alla presenza della metà dei suoi membri. In caso di parità di voti, il Presidente decide.
7. LOrgano di revisione
Art. 12
LAssemblea Generale nomina lOrgano di revisione. La revisione potrà essere affidata allIspettorato delle finanze o a una società fiduciaria riconosciuta.
LOrgano di revisione rimane in carica un anno ed è rieleggibile.
I conti vengono chiusi ogni anno il 31 dicembre, la prima volta il 31 dicembre 1987.
Esso esamina i conti annuali, sui quali riferisce al Comitato e allAssemblea Generale.
Nellambito delle sue mansioni esso può proporre le sue osservazioni ed eventuali postulati.
8. Finanze
Art. 13
LAssociazione finanzia la sua attività per il tramite dei contributi annuali dei suoi membri e con i contributi volontari da parte di terzi.
Ogni persona fisica verserà Fr. 50.- ed ogni persona giuridica Fr. 200.-, quale quota annuale minima di iscrizione.
Art. 14
La responsabilità personale dei membri è esclusa.
9. Varie
Art. 15
Se estinti tutti i debiti, rimanesse ancora un saldo attivo, questo sarà versato alla Centrale Sanitaria Svizzera.
a) Approvato dallAssemblea costitutiva del 9 aprile 87
b) LAssemblea straordinaria del 16.4.96 ha apportato le modifiche allArt. 2 lettera d) e lettera e)
c) LAssemblea Ordinaria del 10.6.03 ha apportato modifiche agli Art. 1,2,4,5,10,11.
|
|