STATUTI DELL’ASSOCIAZIONE PER L’AIUTO MEDICO AL CENTRO AMERICA (AMCA)

1. Nome sede e forma giuridica

Art. 1

Con il nome “Associazione per l’aiuto medico al Centro America” è costituita un’associazione conformemente agli art. 60 ss del Codice Civile Svizzero.
La sua sede è Giubiasco.

2. Scopo e struttura

Art. 2

L’Associazione persegue lo scopo di promuovere e contribuire con ogni mezzo idoneo e senza fini di lucro, allo sviluppo sanitario dei paesi e dei movimenti democratici del Centro America.
L’Associazione contribuisce attivamente al miglioramento delle condizioni sociali ed educative dei paesi in cui opera.
In particolare gli scopi saranno perseguiti attuando direttamente o favorendo iniziative volte a:

a) Acquistare medicinali e attrezzature mediche
b) Promuovere lo studio e la ricerca, nonché l’informazione relativa alla situazione sanitaria dei paesi della regione centroamericana
c) formare e mettere a disposizione personale sanitario
d) informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sulle questioni socio-economiche e culturali del Centro America
e) promuovere il finanziamento dei padrinati
f) promuovere la gestione di strutture d’accoglienza, in particolare per l’infanzia
g) appoggiare la formazione e l’aggiornamento dei collaboratori di AMCA in Svizzera e all’estero

Esplicando la propria attività l’Associazione avrà cura di collaborare e mantenere i necessari contatti con altri enti.

3. Membri

Art. 3

Possono diventare membri dell’Associazione per l’aiuto medico al Centro America le persone fisiche e giuridiche, che direttamente o indirettamente possono concorrere allo scopo dell’Associazione.

Art. 4

L’acquisizione della qualità di membro avviene con la sottoscrizione e il pagamento della quota sociale.
L’Assemblea Generale ha la competenza di privare della qualità di membro chiunque tenga un comportamento in contrasto con gli interessi dell’Associazione. L’esclusione non deve essere necessariamente motivata.
Ogni membro può uscire dell’Associazione con un preavviso di almeno 6 mesi per la fine di un anno solare.

4. Organi

Art. 5

Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea Generale
b) il Comitato
c) l’Organo di Revisione

5. L’Assemblea Generale

Art. 6

L’Assemblea generale è il massimo organo dell’Associazione.
Essa può deliberare su qualsiasi questione od oggetto nella misura in cui la competenza non sia delegata dagli statuti medesimi al Comitato.
Restano riservate alla competenza dell’Assemblea Generale:

a) La modifica degli statuti
b) La nomina e la revoca del Comitato
c) La nomina dell’Organo di revisione e la sua revoca
d) L’accettazione del rapporto sulle attività dell’Associazione e sui conti
e) Lo scioglimento dell’Associazione
f) Deliberare e agire in tutte le questioni che gli statuti le attribuiscono espressamente

Art. 7

All’Assemblea Generale ad ogni membro compete un voto.
Le decisioni dell’Assemblea Generale esplicano validi effetti solo se contemporaneamente sono prese a maggioranza assoluta dei membri presenti, lo scioglimento dell’Associazione è pronunciato solo se decisa dai 3/4 dei membri presenti.
Ogni persona fisica o giuridica può conferire procura ad un terzo, perché questi abbiano a rappresentarla nel suo diritto di voto. Egli non può tuttavia rappresentare più di una persona. Il mandatario deve poter legittimare in ogni momento i poteri ricevuti.

Art. 8

L’Assemblea Generale ordinaria è convocata una volta ogni anno.
Un’Assemblea straordinaria può essere convocata quando l’Assemblea stessa o il Comitato lo decida.
Essa può essere convocata quando almeno 1/5 dei membri iscritti ne facciano richiesta motivata.

Art. 9

Il Comitato convoca con preavviso di almeno 3 settimane l’Assemblea Generale, ponendo parimenti a conoscenza per iscritto ciascun membro dell’ordine del giorno.
Ogni membro può proporre ulteriori trattande sino a 2 settimane dalla data fissata dal Comitato per la convocazione dell’Assemblea Generale.

6. Il Comitato

Art. 10

Il Comitato dirige l’Associazione in tutte le questioni, per le quali la competenza dell’Assemblea Generale non è riservata ed in tutte quelle che quest’ultima ha delegato al Comitato.
Esso rappresenta l’Associazione nei confronti di terzi.
Rientrano nelle competenze del Comitato:

a) Operare e decidere su tutte le questioni che gli statuti gli attribuiscono espressamente
b) Condurre e supervisionare l’attività dell’Associazione, in particolare la scelta dei collaboratori
c) Decidere di essere coadiuvato nella conduzione e nell’organizzazione dell’Associazione da speciali commisioni tecniche.
d) Dare mandato di rappresentare l’Associazione ai membri dello stesso
e) Decidere sulle spese correnti
f) Tenere la contabilità ai sensi degli art. 957 ss CdO

Art. 11

Il Comitato si compone di un numero di almeno 3 membri e un massimo di 9, il cui mandato viene rinnovato ogni anno in occasione dell’Assemblea Generale.
Tutti i membri dell’Associazione possono divenire membri del Comitato.
Esso si organizza autonomamente, ma comunque è tenuto ad avvalersi di un Presidente, un segretario e un cassiere, la cui nomina è ratificata dall’Assemblea.
Esso può deliberare solo alla presenza della metà dei suoi membri. In caso di parità di voti, il Presidente decide.

7. L’Organo di revisione

Art. 12

L’Assemblea Generale nomina l’Organo di revisione. La revisione potrà essere affidata all’Ispettorato delle finanze o a una società fiduciaria riconosciuta.
L’Organo di revisione rimane in carica un anno ed è rieleggibile.
I conti vengono chiusi ogni anno il 31 dicembre, la prima volta il 31 dicembre 1987.
Esso esamina i conti annuali, sui quali riferisce al Comitato e all’Assemblea Generale.
Nell’ambito delle sue mansioni esso può proporre le sue osservazioni ed eventuali postulati.

8. Finanze

Art. 13

L’Associazione finanzia la sua attività per il tramite dei contributi annuali dei suoi membri e con i contributi volontari da parte di terzi.
Ogni persona fisica verserà Fr. 50.- ed ogni persona giuridica Fr. 200.-, quale quota annuale minima di iscrizione.

Art. 14

La responsabilità personale dei membri è esclusa.

9. Varie

Art. 15

Se estinti tutti i debiti, rimanesse ancora un saldo attivo, questo sarà versato alla Centrale Sanitaria Svizzera.

a) Approvato dall’Assemblea costitutiva del 9 aprile 87
b) L’Assemblea straordinaria del 16.4.96 ha apportato le modifiche all’Art. 2 lettera d) e lettera e)
c) L’Assemblea Ordinaria del 10.6.03 ha apportato modifiche agli Art. 1,2,4,5,10,11.


amca

CONTO ECONOMICO AMCA E BILANCIO 2010